Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 codice previgente), connotata da un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo, il comportamento dell’avvocato che, millantando credito verso il Giudice della causa, garantisca al cliente l’esito vittorioso della lite a fronte del pagamento illecito di una ingente somma di denaro, da destinare asseritamente al Giudice stesso e comunque poi trattenuta per sè (Nel caso di specie, in sede penale il professionista era anche stato condannato a risarcire il danno al magistrato in questione, costituitosi parte civile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 31 Ottobre 2019 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 22 Gennaio 2018 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25950 del 16 Novembre 2020 (respinge)
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