Nella scelta della sanzione da applicare in concreto, oltre a tutti i parametri e gli indici di adeguatezza e proporzionalità, va altresì tenuto in conto il tempo trascorso dalla commissione dei fatti; ciò in quanto la natura della sanzione disciplinare è di carattere afflittivo ma anche special preventivo nei confronti dell’autore dell’illecito, di talchè la sua determinazione non può essere frutto di un mero calcolo matematico ma conseguenza della complessiva valutazione dei fatti ex art. 21 CDF, fra cui rientra certamente anche la rilevanza del tempo trascorso dalla commissione degli stessi in quanto potenzialmente capace di affievolire il carattere necessariamente effettivo della sanzione disciplinare.
(Fattispecie nella quale, per illeciti non tipizzati ex art. 9 CDF, commessi ben 12 anni prima della Decisione, la Sezione ha inflitto la sanzione dell’Avvertimento in considerazione del venir meno del carattere dell’effettività della sanzione e dell’affievolimento della sua funzione specialpreventiva).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Sessa), decisione n. 8 del 16 febbraio 2023
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