L’incolpato ha l’onere di produrre documenti e di indicare i testimoni che intende far assumere (con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali escuterli) entro il termine perentorio di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento (art. 59, comma 1 lett. d n. 4, L. n. 247/2012 e art. 21, comma 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 31 Ottobre 2019 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 22 Gennaio 2018 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25950 del 16 Novembre 2020 (respinge)
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