L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 115 del 7 giugno 2023
– numero: 115
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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L’avvocato sospeso dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Favi Francesco), sentenza n. 115 del 07 Giugno 2023
Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Favi Francesco), sentenza n. 115 del 07 Giugno 2023
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 07 Giugno 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)– Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 05 Marzo 2021 (cancellazione amm.va)