L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). (Nel caso di specie trattavasi di ricorso proposto a mezzo difensore non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 26 Settembre 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Dicembre 2021 (cancellazione amm.va)
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