L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto dal solo difensore cassazionista dell’incolpato, che tuttavia non risultava munito del mandato speciale di cui all’art. 60, c. 4, del R.d. n. 37 del 1934, avendo dichiaratamente sottoscritto il ricorso in forza di “nomina a verbale, nell’ambito del procedimento disciplinare di primo grado…”. Motivatamente dissentendo dal precedente, contrario orientamento, anche di legittimità, il CNF ha quindi assegnato termine ex art. 182 co. 2 c.p.c. al ricorrente per il deposito del rituale mandato speciale, così respingendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso stesso per assenza ab origine di procura speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020
NOTA:
In senso conforme, con specifico riferimento all’inapplicabilità della norma in parola all’ipotesi in cui il ricorrente abbia proposto impugnazione in proprio, cfr. Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017, in questa banca-dati.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 30 Maggio 2020 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Ottobre 2014 (avvertimento)
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