Con riguardo all’azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori, la prescrizione quinquennale, di cui all’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, è interrotta dall’instaurazione del procedimento disciplinare, e non corre fino alla sua conclusione, in applicazione dei principi generali posti dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., restando a tal fine ininfluente la circostanza che il procedimento stesso sia sospeso in attesa della definizione di giudizio penale (salva la riassunzione a norma dell’art. 207 cod. proc. civ. ed, in mancanza, la conseguente estinzione su eccezione di parte).
Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1988, n. 3763, sez. U- Pres. GRANATA R- Rel. GIRONE G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)
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