L’omessa comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 6 del 9 febbraio 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 20 Settembre 2023 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 150 del 03 Dicembre 2018 (censura)
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