In tema di procedimento disciplinare, l’incompatibilità di cui all’art. 50, co. 3, L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) è di stretta interpretazione e quindi non suscettibile di interpretazione analogica, sicché non riguarda il luogo in cui l’incolpato svolga l’attività professionale, ove diverso o ulteriore rispetto a quello del circondario in cui è iscritto (art. 7, co. 1, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 16 del 17 Marzo 2022 (sospensione)
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