Procedimento disciplinare: l’incolpato non può essere giudicato da un consigliere CDD iscritto al suo stesso Ordine

In tema di procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) comporta la nullità della decisione assunta dal Consiglio territoriale (Nel caso di specie, alla sezione CDD aveva partecipato un Consigliere iscritto allo stesso Ordine degli Avvocati dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la decisione impugnata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 371 del 3 dicembre 2025

NOTA
In arg. cfr. altresì:

  • CNF n. 143/2025, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica alla sezione che decide la ricusazione;
  • CNF n. 365/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola non riguarda il Foro in cui l’incolpato eserciti le funzioni di magistrato onorario;
  • CNF n. 66/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola va individuata con riferimento al luogo di iscrizione all’albo (e non a quello, eventualmente diverso, di esercizio della professione);
  • CNF n. 209/2021, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica al Presidente CDD nella fase di formulazione dell’eventuale proposta di definizione anticipata del giudizio con l’archiviazione immediata o il richiamo verbale (art. 58 co. 1 L. n. 247/2012, art. 12 Reg. CNF n. 2/2014);
  • CNF n. 80/2020, secondo cui l’incompatibilità in parola va valutata al momento della composizione della Sezione CDD, sicché non rileva il trasferimento dell’incolpato, nel corso del procedimento disciplinare, presso altro COA, di cui faccia parte un Consigliere della Sezione stessa.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 371 del 03 Dicembre 2025 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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