E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 26 febbraio 2018, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 26 Febbraio 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 16 Dicembre 2014 (sospensione)
0 Comment