Procedimento disciplinare: l’impegno per le consultazioni elettorali forensi non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il difensore dell’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza “stante l’impossibilità per il sottoscritto di presenziare alla stessa udienza” a causa della “concomitanza delle consultazioni elettorali presso il Consiglio dell’Ordine”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 231

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 23 Dicembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 18 Ottobre 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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