La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 369 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 36 del 06 Dicembre 2022 (sospensione)
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