Procedimento disciplinare: la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dev’essere anche tempestiva

L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato. Inoltre, è comunque onere dell’interessato comunicare tempestivamente l’impedimento a comparire, a pena di inaccoglibilità della domanda (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto, peraltro in ritardo rispetto all’udienza in cui sarebbe dovuto comparire, il rinvio dell’udienza stessa sulla scorta di un certificato medico di un odontoiatra che diagnosticava “ascesso dentario con febbre”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio da parte del CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 109 del 27 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 28 Giugno 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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