La notifica di copia della decisione disciplinare del CDD è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell’originale quand’anche in formato analogico, non foss’altro per raggiungimento dello scopo, giacché l’atto amministrativo del Consiglio territoriale non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, ove la sua riferibilità all’ente possa comunque essere desunta dal contesto dell’atto stesso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’inesistenza/invalidità della decisione disciplinare del CDD notificata a mezzo PEC e sottoscritta soltanto analogicamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 126/2025, CNF n. 239/2024, CNF n. 46/2023, CNF n. 254/2022, CNF n. 197/2021.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 09 Giugno 2025 (sospensione)