La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione (art. 21 co. 1 Reg. CNf n. 2/2014): trattasi, in particolare, di notifiche alternative e concorrenti, ben potendo difettare una di esse ai fini della validità della citazione. Conseguentmente, la notifica della citazione a giudizio direttamente all’incolpato anziché presso il suo difensore domiciliatario non comporta alcuna nullità, anche in considerazione della natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 459 del 9 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme:
– sulla notifica della citazione a giudizio effettuata direttamente all’incolpato anziché presso il suo difensore domiciliatario: CNF n. 332/2023;
– sulla notifica della citazione a giudizio effettuata presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto: Cass. n. 29588/2022, CNF n. 123/2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 459 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 18 Ottobre 2019 (sospensione)
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