In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiché il principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall’art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine, considerate la natura amministrativa del COA e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 novembre 2010, n. 188.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 24 Settembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 22 Giugno 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15543 del 22 Luglio 2016 (respinge)
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