Procedimento disciplinare: la Cassazione non entra nel merito delle valutazioni deontologiche operate dal CNF

Il sindacato di legittimità nel procedimento disciplinare degli avvocati non si estende al piano delle valutazioni di merito del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi a esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione messa a base della decisione finale. L’apprezzamento della rilevanza della condotta dell’incolpato rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di sindacato, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 37

Risultati della ricerca: 115

sentenza

Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione – Accertamento requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Sussiste. Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Incarico al professionista a mezzo apposizione di firma raccolta su modulo prestampato da segretaria di agenzia assicurativa – Illecito disciplinare – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Caddeo Paolo), sentenza n. 124 del 06 Novembre 1995

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 20 Luglio 1989 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Dicembre 1980 (sospensione)