Qualora, nelle more del procedimento disciplinare (ivi compreso il giudizio di impugnazione dinanzi al CNF), l’incolpato non appartenga più all’Ordine forense (art. 24 co. 1 L. n. 247/2012), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi nei confronti degli incolpati è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza della loro iscrizione negli Albi o Registri forensi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cosimato), sentenza n. 238 del 4 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 04 Giugno 2024 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 04 Giugno 2023 (sospensione)
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