Procedimento disciplinare: la cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

Qualora, nelle more del procedimento disciplinare (ivi compreso il giudizio di impugnazione dinanzi al CNF), l’incolpato non appartenga più all’Ordine forense (art. 24 co. 1 L. n. 247/2012), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi nei confronti degli incolpati è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza della loro iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati (Nel caso di specie, in pendenza del giudizio disciplinare, l’incolpato era stato cancellato dall’albo in via amministrativa per sopravvenuta incompatibilità, ex art. 18 L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 150 del 24 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Atzori), sentenza n. 39 del 26 febbraio 2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 24 Aprile 2024 (estinzione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 03 Novembre 2020 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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