Qualora, nelle more del procedimento disciplinare (ivi compreso il giudizio di impugnazione dinanzi al CNF), l’incolpato non appartenga più all’Ordine forense (art. 24 co. 1 L. n. 247/2012), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi nei confronti degli incolpati è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza della loro iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati (Nel caso di specie, in pendenza del giudizio disciplinare, l’incolpato era stato cancellato dall’albo in via amministrativa per sopravvenuta incompatibilità, ex art. 18 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 150 del 24 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Atzori), sentenza n. 39 del 26 febbraio 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 24 Aprile 2024 (estinzione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 03 Novembre 2020 (avvertimento)
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