La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione del CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 446 del 9 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 447 del 9 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 449 del 9 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 450 del 9 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 446 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 08 Ottobre 2018 (archiviazione)
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