Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l’art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l’ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto al CDD di commutare in altra sanzione disciplinare la cancellazione dall’albo irrogatagli e nelle more divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso il relativo rigetto della domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 135 del 5 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baffa), sentenza n. 158 del 5 agosto 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 05 Luglio 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 08 Settembre 2022 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4416 del 19 Febbraio 2024 (respinge)
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