Successivamente alla costituzione della Sezione disciplinare del CDD, il trasferimento dell’incolpato presso altro COA(*), di cui faccia parte un Consigliere della Sezione stessa, non ne determina l’incompatibilità sopravvenuta ex art. 2, co. 4 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e art. 58, co. 2, L. n. 247/2012, né è causa di astensione o ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020
NOTA:
In arg., peraltro, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123, secondo cui il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza del procedimento disciplinare riguarda anche l’ipotesi del trasferimento presso altro COA (artt. 57 L. n. 247/2012 e 13 Reg. CNF n. 2/2014).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 24 Giugno 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 18 Ottobre 2017 (sospensione)
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