In applicazione dell’ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte, il CDD può modificare nonché revocare una propria ordinanza istruttoria, anche d’ufficio (Nel caso di specie, il CDD aveva revocato la delibera con cui aveva ammesso l’escussione dei testi dedotti dall’incolpato con memoria istruttoria, in quanto -ad una più attenta analisi- era stata ritenuta tardiva).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 161 del 25 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 25 Luglio 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 18 Giugno 2018 (avvertimento)
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