I limiti all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita sono posti a presidio dell’immagine della professione forense

L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) è posto a presidio dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 161 del 25 luglio 2023

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 25 Luglio 2023 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 18 Giugno 2018 (avvertimento)