Con il nuovo ordinamento forense, il legislatore ha inteso assegnare la funzione disciplinare ai nuovi organi costituiti dai Consigli Distrettuali di Disciplina, per recidere il legame tra il corpo elettorale e il giudice dallo stesso eletto, sì da garantire l’assenza di qualsiasi condizionamento del giudicante al momento di assunzione della decisione, in quanto non iscritto allo stesso Ordine dell’incolpato. Tale principio ha trovato precipua applicazione nell’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”), la cui ratio è appunto quella di garantire che la decisione venga assunta da un giudice imparziale e terzo, giacché la natura amministrativa del procedimento disciplinare forense non può comportare l’elusione delle norme e dei principi dettati nel nostro ordinamento a tutela dell’imparzialità del giudice e che trovano fondamento nell’art. 111 Cost. per la giurisdizione, attesa la evidente caratterizzazione giustiziale del procedimento de quo che si conclude con una decisione destinata ad incidere sulla vita professionale -e non solo- dell’interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 371 del 3 dicembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 371 del 03 Dicembre 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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