L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 167 del 7 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 40 del 26 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023 (non massimata in parte qua).
In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 07 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 14 del 28 Marzo 2024 (sospensione)
0 Comment