Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. n, L. n. 247/2012); tale presupposto, in particolare, non ricorre con riferimento al procedimento di irrogazione della misura cautelare della sospensione, che infatti è compiutamente regolato (art. 60 l. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF 2/14), con disciplina priva di lacune ed autonoma rispetto a quella propria delle misure cautelari giurisdizionali. Conseguentemente, il provvedimento della sospensione cautelare ben può essere adottato anche «in via officiosa», ovvero in carenza di una previa proposta dell’Istruttore (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullita del provvedimento cautelare adottato dal CDD per violazione del «principio processualpenalistico della domanda cautelare» da parte di un organo diverso da quello giudicante).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 86 del 30 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 30 Aprile 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 04 Dicembre 2020 (sospensione cautelare)
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