L’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) non si applica alla sezione che decide sull’istanza di ricusazione, per la quale occorre far riferimento agli artt. 2 e 6 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 133/2024.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 02 Luglio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD, delibera