Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’articolo 45 r.d. n. 1578/33 (ratione temporis applicabile), per la comparizione e difesa dell’incolpato, o la mancata documentazione attestante la convocazione del professionista è sanata dalla presenza dello stesso in udienza e dallo svolgimento della sua difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 11 giugno 2015, n. 85
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 115.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 11 Giugno 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 13 Ottobre 2011 (censura)
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