Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021

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– codice: art. 52

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 05 Ottobre 2006 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 22 Ottobre 2004 (avvertimento)