Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021

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– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 17 Luglio 2020 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 23 Giugno 2017 (sospensione)