La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta, in via alternativa, al COA che ha la custodia dell’albo presso cui il professionista è iscritto, ovvero al COA nella cui giurisdizione è avvenuto o si è realizzato il fatto oggetto di contestazione, in base al principio della prevenzione (Nel caso di specie, la ricorrente aveva sollevato eccezione di incompetenza del COA deducendo di essersi trasferita presso altro Ordine dopo l’apertura del procedimento disciplinare ma prima della deliberazione che lo aveva concluso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 03 Settembre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 23 Giugno 2010 (censura)
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