L’incompatibilità che, ai sensi dell’art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso sulla sospensione cautelare nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile “ad un altro grado dello stesso processo” (Nella fattispecie, il ricorrente aveva ricusato i Consiglieri CDD designati per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti perché gli stessi avevano in precedenza deliberato a suo carico la sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024
NOTA:
L’impugnazione avverso la sentenza di cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025).
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 246 del 29 dicembre 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 384 del 25 Ottobre 2024 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8803 del 03 Aprile 2025 (respinge)
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