Procedimento disciplinare: il ricorso in Cassazione inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato

Allorché il ricorso avverso la sentenza del CNF appaia inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, ne viene dato avviso al ricorrente, il quale entro 40 giorni può insistere per la decisione; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e il procedimento si estingue (art. 380 bis cpc).

Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025

NOTA
Il provvedimento di cui in massima riguardava Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024.

Giurisprudenza Cassazione

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