Procedimento disciplinare: alla Sezione CDD possono partecipare al massimo due Consiglieri provenienti da uno stesso COA

Al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del giudice disciplinare, nessuno dei componenti titolari (5) e supplenti (3) della sezione CDD può essere iscritto allo stesso COA dell’incolpato (art. 50 co. 3 L. n. 247/2012); inoltre, al fine di assicurare che le decisioni siano assunte da un organo collegiale imparziale e composto in modo da riflettere un’ampia rappresentanza dei fori del distretto, i consiglieri di sezione provenienti da uno stesso COA possono essere al massimo due ove non ostino ragioni di composizione numerica (art. 2, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014), da indicarsi al momento stesso della designazione della sezione competente ex art. 58 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare era stata composta da tre consiglieri provenienti da uno stesso COA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e rinviato gli atti al CDD per rinnovare il giudizio dinanzi a una nuova Sezione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 400 del 31 ottobre 2024

NOTA
Nell’accogliere il ricorso, il CNF non si è limitato ad annullare il provvedimento impugnato ma ha disposto la rimessione degli atti al CDD, oltre che nel caso di accoglimento dell’impugnazione dell’archiviazione deliberata nella fase pre-procedimentale (CNF n. 353/2024), anche in tali ipotesi:
vizi procedurali gravi che determinano inesistenza o nullità insanabile:
– mancata sottoscrizione (nell’originale) della decisione da parte del Presidente e del Segretario (CNF n. 90/2017)
– omessa convocazione dell’incolpato (CNF n. 343/2024)
– partecipazione del Consigliere Istruttore alla delibera della Sezione CDD (CNF n. 183/2022)
competenza funzionale del Consiglio territoriale a quo:
– emanazione del richiamo verbale in luogo della (annullata) sanzione disciplinare (CNF n. 36/2022)
– annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo (CNF n. 208/2021)

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 400 del 31 Ottobre 2024 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 31 Dicembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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