Procedimenti disciplinari – Decisioni – Esecutorietà – Decorrenza.

Le statuizioni del Consiglio nazionale forense ai sensi del disposto degli artt. 56, quarto comma R.D.L. 27 novembre 1922, n. 1578, 51, terzo comma e 64 secondo comma R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, sono esecutive dal momento della loro pubblicazione. Conseguentemente, non è necessaria una loro integrazione con la determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del Consiglio dell’Ordine che cura la tenuta dell’Albo nel quale è iscritto l’incolpato. (Accoglimento del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 18 marzo 1993, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 18 Marzo 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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