L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024
– numero: 291
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Prima di agire in giudizio, l’avvocato deve comunicare al Collega l’interruzione delle trattative
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Giraudo Daniela), sentenza n. 291 del 05 Luglio 2024
Nei procedimenti familiari con minori, l’avvocato del genitore è anche difensore della prole, qualunque sia la sua posizione processuale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Giraudo Daniela), sentenza n. 291 del 05 Luglio 2024
Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Giraudo Daniela), sentenza n. 291 del 05 Luglio 2024
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Giraudo Daniela), sentenza n. 291 del 05 Luglio 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 05 Luglio 2024 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 11 Dicembre 2018 (censura)