La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Trattasi, in particolare, di illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale avuto riguardo al momento in cui l’attività stessa non possa più essere utilmente compiuta (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per omessa impugnazione della sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale dal giorno in cui era spirato il termine utile per proporre l’appello).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 293 del 5 luglio 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 242/2024, CNF n. 13/2023, CNF n. 10/2015, CNF n. 78/2013.
– numero: 293
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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- Prescrizione disciplinare: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Pizzuto Francesco), sentenza n. 293 del 05 Luglio 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 05 Luglio 2024 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 78 del 14 Ottobre 2019 (censura)