L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdf) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico (nella specie, con la sentenza che definiva il giudizio).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024
Chiavi di ricerca:
– numero: 160
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 160
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Di Maggio Vincenzo), sentenza n. 160 del 25 Luglio 2023
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 25 Luglio 2023 (respinge) (richiamo)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 08 Febbraio 2018 (richiamo)