Il praticante può continuare a svolgere il tirocinio una volta decorsi i diciotto mesi dall’iscrizione nel Registro, la quale può tuttavia durare al massimo cinque anni ove permangano tutti i requisiti previsti dall’articolo 41, comma 12, legge 31 dicembre 2012, n. 247 per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 9 Decreto 17 marzo 2016, n. 70.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 58 del 17 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. II (pres. Bianchini, rel. Federico), ordinanza n. 30057 del 14 dicembre 2017, secondo cui “alla scadenza del termine previsto dalla Legge per il patrocinio (5 anni ex art. 41 L. n. 247/2012, già 6 anni ex art. 8 RDL n. 1578/1933), il praticante avvocato perde l’abilitazione stessa a prescindere dalla sua formale cancellazione dall’omonimo registro speciale, con conseguente invalidità degli atti processuali eventualmente compiuti oltre detto termine, cioè in difetto delle condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio”.
Sul diritto, invece, del praticante di mantenere l’iscrizione nel registro praticanti avvocati semplici pur dopo la cancellazione dal registro speciale dei praticanti abilitati fin quando non superi l’esame di abilitazione, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 3 agosto 2017, n. 107.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 17 Giugno 2020 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera n. 857 del 08 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
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