Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

Il decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell’abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 193

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. Civ. 30.6.2008, n. 17761; 26.5.2006, n. 12543; CNF 17.9.2012, n, 115; 15 .12. 2011, n. 196.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 19 Dicembre 2014 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Gennaio 2013 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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