Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

Risultati della ricerca: 448

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 402 del 31 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Febbraio 2014 (sospensione)