Patto di quota lite: illegittimo determinare il compenso dell’avvocato come percentuale su quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria

Dal combinato disposto del terzo(1) e del quarto(2) comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. “patto di quota lite”). La ratio del divieto in parola è quella tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Nel caso di specie, il compenso professionale era stato fissato nel 15% delle somme che sarebbero state incassate dall’assicurazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024

NOTE:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giannaccari), sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024.
(1) Il comma è ribadito nell’art. 25 co. 1 cdf.
(2) Il divieto è ribadito nell’art. 25 co. 2 cdf.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 351 del 27 Settembre 2024 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 20 Settembre 2023 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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