Il procedimento disciplinare sospeso, ai sensi della previgente disciplina, per pregiudizialità penale deve essere riassunto, a pena di estinzione, entro il termine previsto dall’art. 297 comma 1 cpc, decorrente dalla data della comunicazione al COA del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Ciannella), decisione n. 1 del 11 maggio 2019
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– numero: 1
– anno: 2019
– autorità: CDD di Napoli
– tipo: decisione
– numero: 1
– anno: 2019
– autorità: CDD di Napoli
– tipo: decisione
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INAPPLICABILITA’ DELLO IUS SUPERVENIENS ALLA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE
CDD di Napoli (pres. Barone Luigi, rel. Ciannella Paolo), decisione n. 1 del 11 Maggio 2019
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER PREGIUDIZIALITA’ PENALE – MANCATA ADOZIONE DA PARTE DEL COA TERRITORIALE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO – IRRILEVANZA
CDD di Napoli (pres. Barone Luigi, rel. Ciannella Paolo), decisione n. 1 del 11 Maggio 2019
OMESSA RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO PER PREGIUDIZIALITA’ PENALE ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 297 CPC – ESTINZIONE
CDD di Napoli (pres. Barone Luigi, rel. Ciannella Paolo), decisione n. 1 del 11 Maggio 2019