“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 28 Luglio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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