Notifica della decisione disciplinare appellata: grava sul consiglio territoriale l’onere di produrre l’avviso di ricevimento della relativa notifica

Ai fini della tempestività dell’impugnazione al CNF, grava sul Consiglio territoriale l’onere di produrre in giudizio la prova relativa alla data di notifica a mezzo posta della decisione appellata, non essendo nella disponibilità del ricorrente, ma del solo notificante, il relativo avviso di ricevimento (Nel caso di specie, mancava in atti la prova della data in cui la delibera disciplinare era stata notificata al professionista, che la aveva allegata in copia conforme al ricorso, unitamente alla relativa busta verde e alla relazione di notifica in calce. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto tempestiva l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 maggio 2016, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Maggio 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Dicembre 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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