Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si metta in contatto diretto con la parte assistita da altro legale e la riceva presso il proprio studio senza informare il collega ed ottenere da questo il preventivo consenso e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura in quanto il professionista era stato assolto su due capi di incolpazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mondovì, 28 giugno 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 21 Settembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Mondovi, delibera del 28 Giugno 2006
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