L’avvocato, nel periodo nel quale è sospeso dall’esercizio della professione, non è esentato dall’obbligo di fornire al cliente le informazioni dovute in adempimento del mandato ricevuto, incorrendo, in caso di omissione, nelle violazioni di cui agli artt. 9, 12, 27 e 33 del Codice Deontologico vigente.
(Nel caso di specie l’avvocato destinatario della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi non aveva informato il cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli né gli aveva inviato copia degli atti e dei documenti richiesti)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Trimonti, rel. Giannico), decisione n. 74 del 10 maggio 2022
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