Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato (art. 26 cdf) costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 214 del 23 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 23 Luglio 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 39 del 22 Aprile 2022 (avvertimento)
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